LICENZA DI PESCA
Queste direttive prevedono che per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca che può essere di tipo:
A: licenza con tutti gli attrezzi;
B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50;
C: licenza di pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a m. 1,50;
D: licenza per stranieri con canna con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m. 1,50.
La licenza di tipo A è riservata ai pescatori di mestiere. Le suddette licenze hanno validità in tutto il territorio nazionale. In caso di smarrimento della licenza o distruzione non può rilasciarsi un duplicato bensì una nuova licenza. La licenza di pesca può essere richiesta dai minori che abbiano compiuto 14 anni con l’assenso di chi esercita la patria potestà. In tal caso l’apprendista pescatore può esercitare sotto la responsabilità di un pescatore professionista fino al compimento di 18 anni.
I soggetti di età inferiore ai 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza e possono esercitare purché accompagnati da titolare di licenza che sarà ritenuto responsabile negli atti di pesca.
Al rilascio della licenza di pesca provvede l’Amministrazione Provinciale del luogo di residenza del richiedente. Per altre direttive e nozioni si rimanda alla lettura integrale del Decreto Assessoriale e comunque alla normativa qui succintamente riassunta.
Ogni provincia ha il proprio costo e proprio regolamento. Sotto trovate i link per scaricare modulo di richiesta della licenza B nelle varie regioni:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO